OBBLIGO DI PARTITA IVA PER TUTTE LE ASSOCIAZIONI
OBBLIGO DI PARTITA IVA PER TUTTE LE ASSOCIAZIONI: Disamina dell’art. 108 Finanziaria 2021
A cura di Luigi Silvestri, Alessio Silvestri e Pier Luigi Ferrenti
Nella Legge di Bilancio 2021 c’è una novità importante per il mondo associativo, che rischia di obbligare quasi tutte le Associazioni all’apertura della partita Iva, con adempimenti burocratici connessi. In estrema sintesi, l’art.108 del d.d.l. comporterà per le associazioni il passaggio di buona parte delle attività “escluse da Iva” (ovvero le attività non commerciali) a quelle “Esenti” da Iva (ovvero commerciali ma esenti appunto dall’applicazione dell’Iva).
La motivazione di questa norma consiste nella necessità di superare una procedura di infrazione della UE (la 2008/2010) avendo la normativa italiana, con l’art 4 dpr 633/72, classificato impropriamente come non commerciali le operazioni compiute da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale effettuate nei confronti dei soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari.
Analogamente, fino ad oggi è prevista l’esclusione dal campo Iva per la somministrazione di alimenti e bevande presso le sedi delle Aps le cui attività sono svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e effettuate nei confronti dei soci, associati e dei loro familiari. Se la proposta venisse convertita in legge, tutte le operazioni di cui all’art 108 rientreranno nel regime di Impresa e, quindi, ogni Associazione dovrà porre in essere gli adempimenti fiscali e burocratici, in materia di imposta sul valore aggiunto (fra cui apertura partita Iva e adempimenti connessi). Tali operazioni saranno esenti da Iva ma rientreranno nel volume d’affari dell’Ente, ad ogni effetto di legge.
Fortunatamente, e salvo sviluppi normativi futuri, per la grande maggioranza delle realtà associative presenti in Italia (Asd, Aps e Odv) le medesime operazioni continueranno a non essere considerate commerciali ai fini delle imposte dirette.
Questo perché le norme di cui all’art.148 comma 3 e comma 5 del TUIR e di cui agli art. 84 e 85 del Dlgs 117/2017 non hanno subito modifiche e, pertanto, ai fini delle imposte dirette per le predette associazioni non ci saranno aggravi.
Un ulteriore “rischio”, altresì scongiurato, riguardava l’eventuale superamento dei limiti annui previsti per l’applicazione di regimi agevolati per le attività commerciali, rispettivamente pari a 400.000€ per le Asd/Ssd (legge 398/91) e a 130.000€ per le Aps/Odv (Art.86 D.lgs 117/2017); ma per ambedue le norme l’importo è determinato sulla base dei “ricavi” e non del “volume d’affari”. Dunque, per i motivi suddetti, l’eventuale approvazione dell’art.108 non comporterà variazioni ai fini del raggiungimento dei predetti limiti.
Sulla problematica sarà quanto mai opportuna una conferma formale da parte dell’Agenzia delle Entrate, data l’enorme importanza che essa riveste. L’art.108, se così approvato, renderà esenti da Iva anche operazioni che attualmente sono assoggettate a tale tributo. Tale specifica sarà oggetto di successiva trattazione. In definitiva resta la preoccupazione, sicuramente fondata, dell’aggravio degli oneri burocratici e dei costi connessi a carico degli Enti associativi.
Forti sono state le reazioni dei vertici degli Enti non Profit, in particolare dell’AICS, ben riassunte anche dalla portavoce del Forum Nazionale del Terzo Settore Claudia Fiaschi: “Il Terzo settore è stato duramente colpito dalla crisi della pandemia, moltissime attività sono state sospese e rischiano di non riaprire più; questa iniziativa rischia di dare il colpo finale a gran parte del non profit. Da una parte viene stanziato un fondo straordinario per il Terzo settore non commerciale, intervento positivo anche se ancora insufficiente, dall’altra gli si complica la vita con nuova burocrazia e nuovi costi: una scelta francamente incomprensibile.”