CONTRIBUTI RICEVUTI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE E SANZIONI PER GLI INADEMPIENTI
A cura di Pier Luigi Ferrenti, Luigi Silvestri, Alessio Silvestri
Obbligo di pubblicazione dei contributi pubblici ricevuti
La recente conversione in legge del decreto legge 22 aprile 2021 n.52 (cd decreto “riaperture”) – ci fornisce l’occasione di ritornare su un tema più volte affrontato su questa rubrica: quello dell’obbligo di pubblicazione dei contributi pubblici ricevuti, sancito dalla Legge n. 124 del 4 agosto 2017, commi da 125 a 129. La legge di conversione del DL 52/2021 (Legge 87 del 17 giugno 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2021) ha infatti introdotto un articolo (Art. 11 sexiesdecies) che proroga di fatto al 1° gennaio 2022 la possibilità di comminare sanzioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni (PA) ai soggetti inadempienti. Ciò consente a quanti si fossero dimenticati di assolvere a tale obbligo di farlo comunque, anche se in ritardo, senza subire sanzioni che, ricordiamo, sono pari all’1 per cento degli importi ricevuti, con un minimo di 2.000,00 euro e la revoca del contributo concesso se entro 90 giorni dalla contestazione il contributo non viene pubblicato.
CHI È SOGGETTO A TALE OBBLIGO? E IN COSA CONSISTE?
Tutte le associazioni (ASD/Enti del Terzo Settore/Enti non commerciali in genere) entro il 30 giugno di ogni anno, debbono pubblicare (sul loro sito, o sulla loro pagina facebook o tramite la Rete Associativa cui aderiscono) i contributi pubblici, le sovvenzioni e i vantaggi economici di qualunque genere (ad esempio, gli immobili concessi in comodato gratuito, l’utilizzo gratuito di impianti sportivi etc.) ricevuti l’anno precedente (dunque quest’anno i contributi effettivamente incassati nel 2020) se il loro importo complessivo è pari o superiore a 10 mila euro.
Sull’opportuna esplicitazione relativa all’adempimento di tale obbligo, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali era a suo tempo intervenuto con una propria circolare (circolare n.2 dell’ 11 giugno 2019) in modo da porre i soggetti obbligati, e in particolare quelli facenti parte del terzo settore, “in condizione di poter adempiere con esattezza e puntualità alle prescrizioni normative”.
La legge 28 giugno 2019, n. 58, aveva poi introdotto modifiche sostanziali alla precedente normativa e il Ministero, pertanto, è nuovamente intervenuto in materia (circolare n.38 del 25 giugno 2021): in quanto “il nuovo testo del comma 125 ha operato un restringimento dell’ambito oggettivo di applicazione, in forza del quale non sono soggetti ad obblighi di pubblicità gli apporti di natura corrispettiva, che trovano, cioè, la loro fonte in un rapporto sinallagmatico caratterizzato dallo scambio tra prestazione di un bene o servizio e pagamento di un corrispettivo.”
In pratica, non sono oggetto di pubblicazione gli importi ricevuti da pubbliche amministrazioni a seguito di cessioni e/o prestazioni di servizi rese verso le stesse PA, definite non più genericamente come in precedenza ma con il richiamo esplicito all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Si tratta, in pratica, dei contributi ricevuti da Stato, Regioni, Province, Comuni, ASL Università, IACP, Camere di Commercio, Enti pubblici non economici (ad esempio il CONI), società a controllo pubblico etc.
Le modifiche apportate nel 2019 hanno poi escluso dalla pubblicazione gli ausili pubblici aventi carattere generale. “Per carattere generale”, recita la circolare “si devono intendere i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale, in virtù del quale il contributo viene erogato a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni.” In essa non si precisa però se, ad esempio, i contributi a fondo perduto ricevuti dalle ASD iscritte nel Registro CONI siano da considerare tali, e dunque da non pubblicare. Prudenzialmente consigliamo pertanto di farlo.
QUALI SONO LE INFORMAZIONI CHE SI DEBBONO PUBBLICARE?
In primo luogo, si deve pubblicare una scheda informativa distinta per ogni contributo ricevuto, anche se proveniente dalla stessa PA. Il consiglio è poi quello di fare in modo che tutte le informazioni siano di immediata comprensibilità per gli associati e i terzi, e contengano almeno i seguenti elementi minimi:
- denominazione e codice fiscale dell’Associazione che riceve il contributo;
- denominazione della Pubblica Amministrazione che ha erogato il contributo;
- importo del contributo incassato;
- data di incasso;
- descrizione sintetica relativa al motivo per cui tali somme sono state erogate.