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ENTI DEL TERZO SETTORE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

AICS leggi&fiscOnLine – Anno IV – N° 63 – 26 gennaio 2021

Enti del terzo settore e trasparenza amministrativa

Pubblicazione dei compensi corrisposti a dirigenti e associati

A cura di Pier Luigi Ferrenti  

ENTI DEL TERZO SETTORE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA, PUBBLICAZIONE DEI COMPENSI CORRISPOSTI A DIRIGENTI E ASSOCIATI  
Abbiamo più volte ricordato, i numerosi obblighi di trasparenza amministrativa che sono in capo agli enti del terzo settore (ETS) e alle associazioni senza fini di lucro in genere. Vi torniamo sopra oggi per sottolinearne in particolare uno:   l’obbligo di pubblicazione dei compensi e degli emolumenti corrisposti dagli Enti del Terzo settore, a titolari di cariche sociali, dirigenti ed associati, previsto dal Codice del Terzo Settore (CTS): esso riguarda tutti i nostri comitati territoriali, tutte le Associazioni di Promozione Sociale (APS), le Organizzazioni di Volontariato (ODV) e le ONLUS, qualora i loro ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori a centomila euro annui.
Pertanto i nostri comitati territoriali, le APS, le ODV e le ONLUS, se i loro ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono stati, nell’anno 2020, superiori a centomila euro, hanno quest’anno l’obbligo di pubblicare i compensi e gli emolumenti corrisposti a titolari di cariche sociali, dirigenti ed associati. Quando il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) entrerà in vigore, saranno obbligati a farlo anche gli altri ETS.
Torneremo a parlare del primo adempimento in prossimità dei termini della sua scadenza, mentre è opportuno affrontare nuovamente la problematica della pubblicazione dei compensi e degli emolumenti corrisposti ai suddetti soggetti. L’occasione ci è fornita da una recentissima nota (12 gennaio 2021) pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la quale si risponde ad un quesito della Croce Rossa Italiana in merito all’applicazione di quanto previsto dall’Articolo 14, comma 2, del d.lgs 117/2017 (CTS) che dispone che “Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui devono in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa cui aderiscano, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.” La Croce Rossa Italiana ha posto infatti al Ministero un quesito volto a conoscere “se gli emolumenti e i compensi debbano essere pubblicati individualmente e/o nominalmente per ciascuno dei soggetti richiamati dalla norma o in alternativa, come dato aggregato, distinto per categoria soggettiva (organi di amministrazione e controllo, ove percepiscano compenso; dirigenti; associati). Il Ministero ha risposto, in sintesi, che si debbano tutelare trasparenza e riservatezza e che pertanto non si devono né rendere noti elementi informativi non necessari ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla norma né elementi che possano anche indirettamente rendere conoscibili situazioni particolari del singolo percettore di tali emolumenti. Il ministero ricorda poi che già con il decreto 4 luglio 2019 recante “Adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore si precisava che “Le informazioni sui compensi di cui all’art. 14, comma 2 … costituiscono oggetto di pubblicazione, anche in forma anonima, sul sito internet dell’ente o della rete associativa cui l’ente aderisce. Il ministero conclude che, pertanto, non sarà necessaria una pubblicazione nominativa ogniqualvolta sarà possibile pubblicare un’informazione valida per tutti i soggetti appartenenti ad una determinata categoria ma che, allo stesso tempo, ritiene del tutto insufficiente la pubblicazione di un dato aggregato, in quanto all’interno di esso potrebbero rinvenirsi posizioni differenziate che non verrebbero messe a fuoco da quanti fossero interessati all’informazione e che dovranno essere tenuti distinti gli importi dovuti a titolo di “retribuzione” da quelli corrisposti a titolo di “indennità particolare o di “rimborso spese” (in questo ultimo caso, è sufficiente individuare il numero di beneficiari, l’importo medio, l’importo massimo e quello minimo riconosciuti). Non si specificano termini entro i quali pubblicare tali informazioni, che debbono comunque essere rese annualmente. Considerando che quest’anno il termine per la trasmissione e consegna della Certificazione Unica sono fissati al 16 marzo, si consiglia di pubblicare i dati subito a ridosso di tale scadenza..

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